IL RETTORE
  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato
con  regio  decreto  13  ottobre  1927,   n.   2831,   e   successive
modificazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto ministeriale 21  ottobre  1992,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1993;
  Visto  il  decreto  ministeriale  27 ottobre 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1993;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' degli studi di Siena;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Consiglio universitario
nazionale nell'adunanza del 26 ottobre 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Siena, approvato e
modificato con i  decreti  in  premessa  indicati,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  Il  punto  2  dell'art.  1  dello statuto relativo alla facolta' di
scienze economiche e bancarie, viene cosi' sostituito:
   2. Facolta' di economia.
  Il titolo III  relativo  alla  facolta'  di  scienze  economiche  e
bancarie  e'  soppresso e sostituito come di seguito specificato, con
il  conseguente  scorrimento   della   numerazione   degli   articoli
successivi.
                             Titolo III
                        FACOLTA' DI ECONOMIA
  Art.  18.  -  1.  Alla  facolta' di economia afferiscono i seguenti
corsi di laurea della durata quadriennale:
    a) economia politica;
    b) economia e commercio;
    c) scienze statistiche ed economiche.
  2. Il corso di laurea in economia e commercio si articola anche nei
seguenti indirizzi:
    a) economia bancaria;
    b) economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
    c) economia ambientale;
    d) economia delle amministrazioni pubbliche e  delle  istituzioni
internazionali.
  I  piani  di  studio  degli  indirizzi  si  uniformano ai requisiti
stabiliti  dal  decreto  ministeriale   27   ottobre   1992   per   i
corrispondenti corsi di laurea.
  3.  Nel  diploma  di  laurea deve essere data menzione del corso di
laurea e dell'indirizzo prescelto.
  Art. 19. - 1. Il numero degli iscritti di  ciascun  anno  di  corso
puo'  essere stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di
facolta', in  base  alle  strutture  disponibili,  alle  esigenze  di
mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero
dell'universita'  e  della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi
della normativa.
  2. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono  stabilite
dalla facolta'.
  Art.  20.  -  1.  Sono  titoli di ammissione per il corso di laurea
quelli previsti dalla normativa vigente.
  Art. 21. - 1. Gli insegnamenti attivabili nei corsi  di  laurea  di
economia politica e di economia e commercio sono:
    a)  quelli  indicati  nell'art.  26  del  decreto ministeriale 27
ottobre 1992 articolati  nelle  quattro  aree  economica,  aziendale,
giuridica    e   matematico-statistica   e   nei   relativi   settori
scientifico-disciplinari;
    b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di  laurea  o
indirizzo;
    c)  le  seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua
francese, lingua  spagnola,  lingua  tedesca,  lingua  russa,  lingua
portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;
    d)  insegnamenti  di  settori scientifico-disciplinari diversi da
quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un  massimo  di  otto  per
ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facolta' (vedi
allegato 3).
  2.  Gli  insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere
scelti  da  uno  qualsiasi  di  essi,  in  relazione  alle   esigenze
didattico-scientifiche della facolta'.
  Art.  22.  -  1. Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea di
scienze statistiche ed economiche sono:
    a) quelli indicati  nell'art.  24  del  decreto  ministeriale  21
ottobre   1992,   articolati   nelle   aree   seguenti:   matematica,
probabilita', statistica, statistica economica, statistica aziendale,
demografia,  statistica  sociale,  informatica,  matematica  per   le
decisioni  economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze
attuariali,  ricerca  operativa,  economia,   aziendale,   giuridica,
sociologia e relative sottoaree (vedi allegato 3);
    b)  altri  insegnamenti  diversi  da quelli dei punti precedenti,
fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o  di  diploma
attivato presso la facolta'.
  Art.  23. - 1. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono
riconosciuti gli insegnamenti  dei  corsi  di  diploma  universitario
dell'area  economica  in  relazione  al  sistema di crediti didattici
determinato dal regolamento didattico di facolta'  a  condizione  che
essi  siano  compatibili anche per i contenuti con il piano di studio
approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea
al quale  si  chiede  l'iscrizione.  Dovranno  essere  in  ogni  caso
riconosciute le prove di idoneita' di lingue ed informatica.
  2.  Il  regolamento  didattico di Ateneo determina i criteri per il
riconoscimento degli insegnamenti.
  3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi  precedenti  sono  da
considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella
V e VIII e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui
al decreto 11 luglio 1992.
  Art.  24.  -  1. Il piano di studio dei corsi di laurea in economia
politica ed economia e commercio  comprende:  a)  dieci  insegnamenti
fondamentali;   b)   l'equivalente   di   otto  insegnamenti  annuali
caratterizzanti scelti tra i caratterizzanti il corso di  laurea;  c)
altri   insegnamenti   equivalenti   a   quattro  annualita';  d)  un
insegnamento annuale di lingua moderna; e) due  prove  di  idoneita',
una di lingue ed una di informatica.
  2.  Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di
fornire  agli  studenti  i  principi  e  i  contenuti  basilari   dei
rispettivi  comparti  scientifico-disciplinari,  anche  in  vista del
ruolo propedeutico e complementare per  l'apprendimento  degli  altri
insegnamenti del corso di laurea.
  3.   Nel  rigoroso  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma
precedente  la  struttura  didattica  della  facolta'  attivera'  gli
insegnamenti fondamentali scegliendoli tra quelli che compaiono negli
elenchi dell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 secondo
la seguente distribuzione:
   due nell'elenco P01A economia politica
   due nell'elenco P02A economia aziendale
   uno nell'elenco P03X storia economica
   uno nell'elenco N0IX diritto privato
   uno nell'elenco N09X istituzioni di diritto pubblico
   uno nell'elenco S01A statistica
   due   complessivamente  negli  elenchi  S04A  (matematica  per  le
applicazioni economiche) e S04B  (matematica  finanziaria  e  scienze
attuariali) (vedi allegato 1.1).
  4.  Gli  insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere
scelti  da  uno  qualsiasi  di  essi  in  relazione   alle   esigenze
didattico-scientifiche della facolta'.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  essere annuali e svolti di
norma nei primi due anni di corso.
  La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto  per
insegnamenti  equivalenti  a ventidue annualita', un esame annuale di
lingua moderna, due prove di idoneita' e l'esame di laurea.
  Art. 25. - 1. Il piano di studio del corso  di  laurea  in  scienze
statistiche   ed   economiche   comprende:   a)   otto   insegnamenti
fondamentali; b) otto insegnamenti annuali caratterizzanti  il  corso
di  laurea;  c) altri insegnamenti equivalenti a sette annualita'; d)
un insegnamento annuale di lingua moderna; e) una prova di  idoneita'
di lingue.
  2.  Gli  insegnamenti  fondamentali  rispondono  alla  esigenza  di
fornire  agli  studenti  i  fondamenti  concettuali  e   metodologici
basilari  per  ogni  laurea  in  scienze  statistiche e le conoscenze
essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli
altri insegnamenti del corso di  laurea  in  scienze  statistiche  ed
economiche.
  3.   Nel  rigoroso  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma
precedente,  la  struttura  didattica   competente   attivera'   tali
insegnamenti  scegliendoli  tra quelli che compaiono negli elenchi di
cui all'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992,  articolati
nelle  aree  di  cui  all'art. 22 del presente ordinamento secondo la
seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto  dall'ultimo
comma dell'art. 22:
   tre nell'area matematica;
   uno nell'area probabilita';
   tre nell'area statistica;
   uno nell'area informatica (vedi allegato 1.2).
  4.  Gli  insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere
scelti  da  uno  qualsiasi  di  essi  in  relazione   alle   esigenze
didattico-scientifiche della facolta'.
  Gli  insegnamenti  fondamentali  devono  essere annuali e svolti di
norma nei primi due anni di corso.
  La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto  per
insegnamenti  equivalenti  a ventitre annualita', un esame annuale di
lingua moderna, una prova di idoneita', l'esame di laurea.
  Art.  26.  -  1.  La  facolta'  puo'   integrare   l'elenco   degli
insegnamenti  caratterizzanti  il corso di laurea e con altri quattro
insegnamenti a sua scelta (vedi allegato 2).
  2. La facolta' garantisce che, tra gli insegnamenti attivati  nella
facolta',   ve  ne  siano  almeno  dodici  compresi  nell'elenco  dei
caratterizzanti di ciascun corso  di  laurea  e  predispone  percorsi
didattici  ed  eventuali  indirizzi,  nel  rispetto  dei vincoli alla
distribuzione degli  insegnamenti  per  area  e  prevedendo  adeguate
possibilita' di scelta per gli studenti.
  3.  La  facolta'  nel rispetto dell'ordinamento individua i criteri
per la formazione dei piani di studio  e  degli  eventuali  indirizzi
nell'ambito  di  ciascun corso di laurea con il regolamento didattico
della facolta'.
  4. La facolta' puo' assegnare ai corsi  (ad  esclusione  di  quelli
fondamentali)   denominazioni   aggiuntive   che  ne  specifichino  i
contenuti effettivi o li differenzino nel caso in  cui  essi  vengano
ripetuti con contenuti diversi.
  Art.  27.  -  1.  Gli  insegnamenti  annuali  comprendono  di norma
settanta ore di didattica: quelli  semestrali  comprendono  di  norma
trentacinque ore di didattica.
  2.  La facolta' stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono
svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.
  3. A tutti gli effetti e'  stabilita  l'equivalenza  tra  un  corso
annuale  e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo'
essere articolato in due corsi semestrali, anche con  distinte  prove
d'esame.
  4.  Ferma  restando  la  possibilita'  di riconoscimento di crediti
didattici, per ciascun corso di laurea, possono essere svolti fino  a
quattro corsi annuali od otto semestrali coordinando moduli didattidi
di  durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero
complessivamente uguale di ore.
  5. La facolta' puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio
piano di studi fino a sei insegnamenti  attivati  in  altre  facolta'
dell'universita' o in altre universita', anche straniere. In tal caso
la  struttura  didattica  competente  dovra'  altresi' determinare la
categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai  fini
del   rispetto   degli  articoli  24  e  25  e  degli  altri  vincoli
dell'ordinamento.
  Art.  28.  -  1. Per il conseguimento della laurea lo studente deve
anche superare una prova di idoneita' in lingua straniera moderna  ed
una prova di conoscenze informatiche di base.
  2.  Possono  comunque essere attivati insegnamenti di informatica e
di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi  annuali.
In  tal  caso  la  facolta' puo' sostituire le prove di idoneita' con
esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti negli articoli
24 e 25.
  3. Le prove di idoneita' possono essere sostenute  anche  senza  la
frequenza ai corsi eventualmente attivati.
  Art.  29.  -  1. Il regolamento didattico di facolta' stabilisce le
modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'.
  2. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta
su un argomento scelto  dallo  studente  d'intesa  con  il  relatore,
secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico.
  Art.  30.  - 1. Il piano di studi per il conseguimento della laurea
in  economia  politica   deve   comprendere   nel   complesso   degli
insegnamenti  fondamentali,  caratterizzanti  ed  altri,  almeno otto
insegnamenti dell'area economica, almeno tre  insegnamenti  dell'area
aziendale,  almeno  tre  insegnamenti  dell'area  giuridica  e almeno
quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  Art. 31. - 1. Il piano di studi per il conseguimento  della  laurea
in  economia  e  commercio  deve  comprendere,  nel  complesso  degli
insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed  altri,  almeno  cinque
insegnamenti   dell'area   economica,   almeno   cinque  insegnamenti
dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area  giuridica
e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.
  2.  Il  piano  di  studi  per  il  conseguimento della laurea negli
indirizzi di cui  all'art.  18.2  debbono  uniformarsi  ai  requisiti
stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea.
  Art.  32.  - 1. Il piano di studi per il conseguimento della laurea
in scienze statistiche ed  economiche  deve  comprendere  oltre  agli
insegnamenti fondamentali:
   un insegnamento dell'area statistica;
   due insegnamenti dell'area statistica economica;
   un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica
aziendale, demografia, statistica sociale;
   un insegnamento della sottoarea economia politica;
   un insegnamento della sottoarea analisi economica;
   un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica o analisi
economica;
   un  insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi
economica e dell'area aziendale.