IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1993; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1993; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Siena; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 26 ottobre 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Il punto 2 dell'art. 1 dello statuto relativo alla facolta' di scienze economiche e bancarie, viene cosi' sostituito: 2. Facolta' di economia. Il titolo III relativo alla facolta' di scienze economiche e bancarie e' soppresso e sostituito come di seguito specificato, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi. Titolo III FACOLTA' DI ECONOMIA Art. 18. - 1. Alla facolta' di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea della durata quadriennale: a) economia politica; b) economia e commercio; c) scienze statistiche ed economiche. 2. Il corso di laurea in economia e commercio si articola anche nei seguenti indirizzi: a) economia bancaria; b) economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; c) economia ambientale; d) economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali. I piani di studio degli indirizzi si uniformano ai requisiti stabiliti dal decreto ministeriale 27 ottobre 1992 per i corrispondenti corsi di laurea. 3. Nel diploma di laurea deve essere data menzione del corso di laurea e dell'indirizzo prescelto. Art. 19. - 1. Il numero degli iscritti di ciascun anno di corso puo' essere stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base alle strutture disponibili, alle esigenze di mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa. 2. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dalla facolta'. Art. 20. - 1. Sono titoli di ammissione per il corso di laurea quelli previsti dalla normativa vigente. Art. 21. - 1. Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea di economia politica e di economia e commercio sono: a) quelli indicati nell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari; b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo; c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese; d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facolta' (vedi allegato 3). 2. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facolta'. Art. 22. - 1. Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea di scienze statistiche ed economiche sono: a) quelli indicati nell'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, articolati nelle aree seguenti: matematica, probabilita', statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia, aziendale, giuridica, sociologia e relative sottoaree (vedi allegato 3); b) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o di diploma attivato presso la facolta'. Art. 23. - 1. Ai fini del conseguimento del diploma di laurea sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica in relazione al sistema di crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facolta' a condizione che essi siano compatibili anche per i contenuti con il piano di studio approvato dalla competente struttura didattica per il corso di laurea al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneita' di lingue ed informatica. 2. Il regolamento didattico di Ateneo determina i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti. 3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui all'art. 1 della tabella V e VIII e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto 11 luglio 1992. Art. 24. - 1. Il piano di studio dei corsi di laurea in economia politica ed economia e commercio comprende: a) dieci insegnamenti fondamentali; b) l'equivalente di otto insegnamenti annuali caratterizzanti scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea; c) altri insegnamenti equivalenti a quattro annualita'; d) un insegnamento annuale di lingua moderna; e) due prove di idoneita', una di lingue ed una di informatica. 2. Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea. 3. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica della facolta' attivera' gli insegnamenti fondamentali scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi dell'art. 26 del decreto ministeriale 27 ottobre 1992 secondo la seguente distribuzione: due nell'elenco P01A economia politica due nell'elenco P02A economia aziendale uno nell'elenco P03X storia economica uno nell'elenco N0IX diritto privato uno nell'elenco N09X istituzioni di diritto pubblico uno nell'elenco S01A statistica due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali) (vedi allegato 1.1). 4. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facolta'. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a ventidue annualita', un esame annuale di lingua moderna, due prove di idoneita' e l'esame di laurea. Art. 25. - 1. Il piano di studio del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche comprende: a) otto insegnamenti fondamentali; b) otto insegnamenti annuali caratterizzanti il corso di laurea; c) altri insegnamenti equivalenti a sette annualita'; d) un insegnamento annuale di lingua moderna; e) una prova di idoneita' di lingue. 2. Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari per ogni laurea in scienze statistiche e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti del corso di laurea in scienze statistiche ed economiche. 3. Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attivera' tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 24 del decreto ministeriale 21 ottobre 1992, articolati nelle aree di cui all'art. 22 del presente ordinamento secondo la seguente distribuzione e tenuto conto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 22: tre nell'area matematica; uno nell'area probabilita'; tre nell'area statistica; uno nell'area informatica (vedi allegato 1.2). 4. Gli insegnamenti che compaiono in piu' settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facolta'. Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso. La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti a ventitre annualita', un esame annuale di lingua moderna, una prova di idoneita', l'esame di laurea. Art. 26. - 1. La facolta' puo' integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea e con altri quattro insegnamenti a sua scelta (vedi allegato 2). 2. La facolta' garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facolta', ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco dei caratterizzanti di ciascun corso di laurea e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilita' di scelta per gli studenti. 3. La facolta' nel rispetto dell'ordinamento individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea con il regolamento didattico della facolta'. 4. La facolta' puo' assegnare ai corsi (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Art. 27. - 1. Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica: quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica. 2. La facolta' stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali. 3. A tutti gli effetti e' stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale puo' essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame. 4. Ferma restando la possibilita' di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali od otto semestrali coordinando moduli didattidi di durata piu' breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore. 5. La facolta' puo' autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facolta' dell'universita' o in altre universita', anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovra' altresi' determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto degli articoli 24 e 25 e degli altri vincoli dell'ordinamento. Art. 28. - 1. Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneita' in lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base. 2. Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su piu' corsi annuali. In tal caso la facolta' puo' sostituire le prove di idoneita' con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti negli articoli 24 e 25. 3. Le prove di idoneita' possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati. Art. 29. - 1. Il regolamento didattico di facolta' stabilisce le modalita' degli esami di profitto e delle prove di idoneita'. 2. L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalita' stabilite dal regolamento didattico. Art. 30. - 1. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia politica deve comprendere nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno otto insegnamenti dell'area economica, almeno tre insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Art. 31. - 1. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. 2. Il piano di studi per il conseguimento della laurea negli indirizzi di cui all'art. 18.2 debbono uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea. Art. 32. - 1. Il piano di studi per il conseguimento della laurea in scienze statistiche ed economiche deve comprendere oltre agli insegnamenti fondamentali: un insegnamento dell'area statistica; due insegnamenti dell'area statistica economica; un insegnamento scelto dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale; un insegnamento della sottoarea economia politica; un insegnamento della sottoarea analisi economica; un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica o analisi economica; un insegnamento scelto dalle sottoaree economia politica, analisi economica e dell'area aziendale.